11 giu 2018

   

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DDL “Dopo di noi”

Infografica: DDL “Dopo di noi”

Dopo l’approvazione del Senato il DDL “Dopo di noi” è legge.

DESTINATARI

  • Con l’espressione “dopo di noi” ci si riferisce al periodo di vita delle persone disabili successivo alla scomparsa dei genitori/familiari.
  • Destinatari delle misure di assistenza cura e protezione previste sono le persone con disabilità grave (così come definita dall’articolo 3, comma 3 della legge 104/1992), non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della loro assistenza.

PRINCIPI FONDAMENTALI

  • Favorire il benessere, la piena inclusione e l’autonomia delle persone con disabilità grave.
  • Progressiva presa in carico della persona disabile durante l’esistenza in vita dei genitori e rafforzamento di quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili.
  • Definizione degli obiettivi di servizio e dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire su tutto il territorio nazionale ai destinatari della legge.
  • Riconoscimento che ogni prestazione debba avvenire tenendo presenti il superiore interesse delle persone con disabilità grave e nel rispetto della volontà delle persona con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.
  • Riconoscimento del carattere integrato socio-sanitario delle prestazioni indirizzate ai disabili gravi, considerate come aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla legislazione vigente.

ELEMENTI PRINCIPALI DEL PROVVEDIMENTO

Stanziati 90 milioni di euro a decorrere dal 2016 per i seguenti interventi:

  • Istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave e disabili prive del sostegno familiare.
    • Un decreto del Ministero del Lavoro, in accordo con Ministero Economia e Finanze e Ministero della Salute, stabilirà i criteri per l’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione del Fondo.
    • Le Regioni definiscono i criteri per l’erogazione dei finanziamenti, le modalità di pubblicità dei finanziamenti erogati, la verifica dell’attuazione delle attività svolte, nonché le ipotesi di revoca dei finanziamenti medesimi.
    • Principali obiettivi del Fondo:
      • adottare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione;
      • realizzare interventi innovativi di residenzialità diretti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare o di co-housing;
      • realizzare interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extrafamiliare per far fronte ad eventuali emergenze;
      • sviluppare programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile.
    • Al finanziamento dei programmi e alla realizzazione degli interventi possono concorrere le Regioni, gli Enti Locali, gli enti del terzo settore e altri soggetti di diritto privato.
    • Le attività di programmazione degli interventi prevedono il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.
  • Agevolazioni per le erogazioni di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust in favore dei disabili gravi.
    • Incremento della detraibilità di assicurazioni sulla vita finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave.
    • Possibilità di istituire dei trust in favore di persone con disabilità grave, godendo di agevolazioni tributarie per trasferimenti di beni e di diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito. Per beneficiarne, il trust deve perseguire come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della persona disabile grave in cui favore è istituito.
    • Introdotti ulteriori strumenti normativi che godranno di esenzioni e benefici fiscali per destinare beni e servizi alle persone con disabilità grave al venir meno dei genitori. Concessa la possibilità di istituire vincoli di destinazione e fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano prevalentemente nel settore della beneficenza.
  • Realizzazione di campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per diffondere la conoscenza delle disposizioni introdotte e, più in generale, sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale.
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