11 giu 2018

   

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Divorzio “breve”: procedure legali più veloci e riduzione dei contenziosi

Infografica: Divorzio “breve”: procedure legali più veloci e riduzione dei contenziosi

Divorzio “breve”

Procedure legali più veloci e riduzione dei contenziosi

Dopo 45 anni dalla approvazione della Legge sul divorzio la Camera ha riformato la disciplina dello scioglimento del matrimonio riducendo i tempi dell’iter procedurale.

Cosa prevede la nuova legge:

Riduzione dei tempi per la domanda di divorzio:

  • Senza accordo tra i coniugi (separazione giudiziale) la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio scende dai 3 anni attuali a 1 anno.
  • Se la separazione è consensuale, il termine si riduce ulteriormente a 6 mesi, anche in presenza di figli di minore età.
  • Il termine di 6 mesi viene riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.

Interesse e tutela dei minori:

  • Periodo conflittuale si riduce con minori tensioni e sofferenze familiari.
  • Grazie alla nuova legge sull’affido condiviso precedentemente introdotta, che mira a garantire il diritto alla bigenitorialità dei minori, si delimita ulteriormente la conflittualità delle coppie nel momento della crisi coniugale.

Anticipazione dello scioglimento della comunione dei beni:

  • La comunione dei beni si scioglie con l’autorizzazione del presidente del tribunale a vivere separati o, nel caso di separazione consensuale, alla data di sottoscrizione del relativo verbale di separazione.

Separazioni in Corso:

  • Viene garantita l’immediata operatività della legge anche ai procedimenti in corso.

Il Divorzio Breve si accompagna ad altre modificazioni di norme in materia civile già introdotte negli ultimi mesi dal legislatore:

  • Negoziazione assistita dagli Avvocati (decreto legge 132 del 2014 – convertito con legge 162 del 2014), per la soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale e scioglimento del matrimonio.
  • Introduzione dell’accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio dinanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile anche senza avvocato (la procedura è esclusa in presenza di figli minori).

Materiale destinato alla stampa:
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