La Camera approva in via definitiva il ddl Boschi
La Riforma costituzionale
La Camera approva in via definitiva il ddl Boschi. Adesso la parola passa ai cittadini con il referendum che si svolgerà in autunno.
ELEMENTI ESSENZIALI DEL DISEGNO DI LEGGE
- Superamento del bicameralismo perfettamente paritario.
- Revisione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni.
- Eliminazione delle Province e soppressione del CNEL.
- Riduzione dei costi.
SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO
- Solo la Camera dei Deputati conferisce e revoca la fiducia al Governo.
- La Camera è protagonista del procedimento legislativo salvo limitati casi in cui la funzione legislativa è bicamerale.
- L’intervento del Senato nel procedimento legislativo raccorda il legislatore statale con i legislatori regionali.
RIFORMA DEL SENATO
- I senatori sono eletti dai Consigli Regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto delle scelte dei cittadini espresse al momento delle elezioni dei Consigli Regionali.
- Il Senato è composto al massimo da 100 membri:
- 95 eletti con metodo proporzionale dai Consigli tra i propri membri e, uno per Regione, tra i sindaci (74 membri consiglieri regionali e 21 membri sindaci) nel rispetto delle scelte degli elettori;
- fino a 5 senatori possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per un mandato di sette anni non rinnovabile.
- La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli Regionali dai quali sono stati eletti. Ai senatori non spetta alcuna indennità per l’esercizio del mandato ed hanno le stesse prerogative dei deputati.
- Il Senato ha il compito di:
- rappresentanza delle istituzioni territoriali e raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica;
- valutazione delle politiche pubbliche e dell’attività delle amministrazioni pubbliche;
- partecipazione all’attuazione delle norme UE sui territori e verifica dell’impatto;
- espressione di pareri sulle nomine di competenza del Governo.
NUOVO PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
- Il nuovo procedimento legislativo per le leggi non bicamerali prevede i seguenti passaggi:
- la Camera esamina e approva i disegni di leggi e li trasmette al Senato;
- se il Senato decide di esaminarli, può proporre modifiche al testo e la Camera può scegliere se accoglierle;
- le proposte di modifica riferite a progetti di legge che legiferano in materie che non sono di competenza dello Stato, nell’esercizio della “clausola di supremazia”, se adottate dal Senato a maggioranza assoluta, sono superabili dalla Camera solo con maggioranza assoluta;
- il Senato deve obbligatoriamente esaminare i disegni di legge in materia di bilancio e quelli con cui è prevista la “clausola di supremazia”, ma i tempi del procedimento sono ridotti.
- Il Senato e la Camera dei Deputati esercitano la funzione legislativa paritaria con procedimento bicamerale solo in alcune materie come:
- leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali;
- attuazione della Costituzione in materia di tutela delle minoranze linguistiche e di referendum;
- sistema elettorale del Senato;
- ordinamento, funzioni e legislazione elettorale di Comuni e Città Metropolitane;
- attribuzione alle Regioni di autonomia ulteriore rispetto a quella ordinaria.
- Introduzione di criteri per avere tempi certi di approvazione delle leggi:
- specifici termini per singole fasi di procedimento, anche per la conversione di decreti-legge;
- se il Presidente della Repubblica chiede una nuova deliberazione alle Camere di un ddl di conversione di un decreto-legge, il termine per la conversione in legge è differito di ulteriori 30 giorni (60 + 30);
- il Governo può chiedere un “voto a data certa” per far votare in massimo 70 giorni disegni di legge essenziali per l’attuazione del suo programma.
RAPPORTO STATO – ENTI LOCALI
- Eliminate le competenze concorrenti tra Stato e Regioni.
- Lo Stato diventa responsabile esclusivo di materie strategiche come:
- il coordinamento della finanza pubblica;
- le politiche attive del lavoro;
- le infrastrutture;
- le politiche energetiche;
- l’ambiente.
- Per tutelare l’unità giuridica o economica del Paese o l’interesse nazionale, su proposta del Governo, la legge può intervenire in materie non attribuite dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.
- Forme e condizioni di autonomia ulteriori possono essere attribuite alle Regioni con legge bicamerale: non è necessaria la maggioranza assoluta per l’approvazione della legge ma è richiesto l’equilibrio di bilancio delle Regioni interessate.
- Introdotti indicatori di costi e fabbisogni standard per promuovere condizioni di efficienza per le funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città Metropolitane e delle Regioni.
- Esclusione dall’esercizio delle funzioni per gli amministratori regionali e locali in caso di accertato stato di dissesto degli enti territoriali.
- Limite agli emolumenti dei titolari degli organi regionali, non superiori a quelli dei sindaci dei capoluoghi di Regione.
RIDUZIONE DEI COSTI
- Il numero dei Senatori passerà dagli attuali 315 a 100;
- Il mandato dei senatori sarà di natura gratuita;
- Gli emolumenti dei consiglieri regionali verranno equiparati a quello del sindaco del comune capoluogo di regione;
- Verrà introdotto il divieto di rimborsi o altri trasferimenti monetari con oneri a carico della finanza pubblica per i gruppi politici presenti nel Consigli Regionali;
TUTELA DELLA RAPPRESENTANZA
- Aumentato il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Viene eletto dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei due terzi. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti e dal settimo scrutinio quella dei tre quinti dei votanti.
- La Corte Costituzionale può esaminare le leggi elettorali prima della promulgazione. È richiesto il ricorso di almeno un quarto dei componenti della Camera o di almeno un terzo dei componenti del Senato.
- Il Parlamento elegge 5 membri della Corte Costituzionale: 3 scelti dalla Camera e 2 dal Senato.
- Lo stato di guerra è deliberato dalla Camera a maggioranza assoluta.
- Rafforzato il principio della parità di accesso alle cariche elettive: le leggi elettorali delle Camere e degli enti locali promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.
- Modificati gli istituti di democrazia diretta:
- aumentate a 150.000 le firme necessarie per la presentazione di un progetto di iniziativa popolare;
- introdotte garanzie procedurali per assicurarne il successivo esame e l’effettiva decisione parlamentare;
- abbassato il quorum per la validità del referendum abrogativo: se richiesto da almeno 800.000 firmatari, è fissato alla maggioranza dei votanti alle elezioni politiche precedenti;
- introdotto l’istituto del referendum propositivo e di indirizzo.
La Camera approva in via definitiva il ddl Boschi. Adesso la parola passa ai cittadini con il referendum che si svolgerà in autunno.
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