Nuove norme per prevenire i conflitti di interesse nell’esercizio di cariche politiche
NUOVE NORME PER PREVENIRE I CONFLITTI DI INTERESSE NELL’ESERCIZIO DI CARICHE POLITICHE
La nuova disciplina, approvata alla Camera e passata all’esame del Senato, nasce dall’iniziativa parlamentare. Essa riguarda i titolari di cariche politiche di governo nazionali e regionali, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali. I componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
QUANDO SORGE IL CONFLITTO DI INTERESSE PER LE CARICHE DI GOVERNO?
Quando l’interesse economico privato è tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche o da alterare le regole di mercato.
Per i settori della difesa, del credito, dell’energia, dell’editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche, dei servizi in concessione o autorizzazione, sono stabiliti precisi criteri per evidenziare il conflitto d’interessi.
COME SI ACCERTA?
- Chi ha una carica di governo ha l’obbligo di dichiarare attività, situazioni e dati patrimoniali secondo un elenco tassativo.
- Sono previste sanzioni pecuniarie o penali per chi omette o dichiara il falso.
- All’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) spetta il compito di effettuare i controlli sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni e accertare l’incompatibilità da conflitto.
MISURE DI PREVENZIONE
- Per prevenire le situazioni di conflitto è prevista:
- l’aspettativa (nel caso di impieghi pubblici o privati);
- la sospensione dell’iscrizione agli albi ed agli elenchi professionali per la durata della carica;
- l’astensione da atti o attività secondo le prescrizioni dell’AGCM con conseguenza di revoca degli compiuti e sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di astensione.
- Se le misure precedenti non bastano, secondo l’AGCM, a prevenire il conflitto d’interesse:
- l’affidamento a gestioni fiduciarie o la vendita delle attività patrimoniali (possedute anche per interposta persona);
- l’opzione tra la carica di governo e l’attività incompatibile.
- Nel caso di mancata opzione scatta l’incompatibilità con la carica di governo.
CASI DI INELEGGIBILITÀ PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO
Non è eleggibile a parlamentare:
- chi effettua lavori, servizi e forniture di notevole entità economica per lo Stato;
- chi dispone di concessioni o autorizzazioni amministrative rilevanti e di pubblico interesse;
- chi ha titolarità, controllo anche indiretto o chi esercita influenza dominante su imprese titolari di autorizzazioni o di concessione rilevanti e di pubblico interesse;
- chi rappresenta, amministra e dirige società sussidiate dallo Stato e i consulenti legali e amministrativi di tali società e di quelle, nonché di imprese individuali, che operano con contratti pubblici, autorizzazioni o concessioni.
NUOVE NORME PER LE REGIONI
È aggiunta per i consiglieri regionali una causa di ineleggibilità nel caso di titolarità o comunque di controllo di imprese che esercitano prevalentemente in regime di autorizzazione o di concessione. Le regioni devono uniformare le loro leggi ai principi della nuova disciplina per le cariche di governo regionali.
La nuova disciplina, approvata alla Camera e passata all’esame del Senato, nasce dall’iniziativa parlamentare. Essa riguarda i titolari di cariche politiche di governo nazionali e regionali, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali. I componenti delle Autorità amministrative indipendenti sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
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