11 giu 2018

   

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Riforma delle BBC e del credito

Infografica: Riforma delle BBC e del credito

RIFORME > Riforma delle BCC e del credito

Approvato definitivamente il decreto legge recante misure urgenti sulla riforma delle BCC, la garanzia di cartolarizzazione delle sofferenze.

RIFORMA DELLE BCC

  • OBIETTIVI E PRINCIPI
  • Superare le debolezze strutturali del settore del credito cooperativo, derivanti dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta, con effetti su costi e possibilità di crescita e innovazione.
  • ELEMENTI DEL PROVVEDIMENTO
  • Il Decreto legge prevede che l’esercizio dell’attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo sarà consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo il cui patrimonio netto sia pari ad almeno 1 mld di euro.
  • Se una BCC viene esclusa o recede da un gruppo di credito cooperativo, può continuare ad esercitare l’attività bancaria solo se si trasforma in una società per azioni.
  • Il capitale sociale della capogruppo è detenuto in misura maggioritaria dalle BCC appartenenti al gruppo.
  • È prevista una a “way out” per le BCC che non intendano aderire alla holding e che alla data del 31 dicembre 2015 posseggono più di 200 milioni di patrimonio netto, le quali avranno 60 giorni di tempo dalla conversione del decreto per decidere, da sole o con altre banche, di fare istanza alla Banca d’Italia per conferire l’attività bancaria a una Spa.

Una volta ottenuto il via libera si adotterà un modello organizzativo ove la società cooperativa, che mantiene gli scopi mutualistici, controllerà una Spa autorizzata all’esercizio dell’attività bancaria, previo versamento al bilancio dello Stato di una somma pari al 20% del patrimonio netto.

  • Sono innalzati i limiti al numero minimo di soci (da 200 a 500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (da 50 a 100 mila euro) in una BCC.

GARANZIA SULLA CARTOLARIZZAZIONE DELLE SOFFERENZE (GACS)

  • OBIETTIVI E PRINCIPI
    • Favorire lo sviluppo del mercato italiano dei NPL (prestiti non performanti), facilitando l’accesso di investitori nel medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre la forbice di prezzo tra chi vende e chi compra crediti deteriorati.
  • ELEMENTI DEL PROVVEDIMENTO
    • La cartolarizzazione deve prevedere l’emissione di almeno due classi di titoli, un titolo “junior” subordinato a uno “senior”. Può essere prevista l’emissione di una garanzia intermedia (mezzanine) senza la garanzia dello Stato.
    • I detentori dei titoli junior non possono ricevere pagamenti di interessi o rimborso del capitale fino a quando non saranno stati integralmente ripagati i detentori dei titoli senior.
    • La garanzia dello Stato può essere concessa solo ai titoli senior, è onerosa ed è efficace solo a seguito della verifica di precise condizioni.
    • Il prezzo della garanzia è costruito prendendo come riferimento i prezzi dei credit default swap di società italiane con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli senior che verrebbero garantiti.
    • La garanzia non avrà impatti sul debito pubblico e sul deficit.

RIFORME > Riforma delle BCC e del credito

Approvato definitivamente il decreto legge recante misure urgenti sulla riforma delle BCC, la garanzia di cartolarizzazione delle sofferenze.

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